[1]Articolo III-381
[2]Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e' stabilito con un protocollo. La legge europea puo' modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa e' adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
