[1]Articolo III-391

[2]Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo. Esso e' convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di sua iniziativa. Esso adotta il suo regolamento interno.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art391 · fonte su Normattiva