[1]Articolo III-397

[2]Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art397 · fonte su Normattiva