[1]Articolo III-414

[2]Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente capo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art414 · fonte su Normattiva