[1]Articolo III-426

[2]In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Puo' in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine e' rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione e' rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento dell'istituzione stessa.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art426 · fonte su Normattiva