[1]Articolo III-428

[2]Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione puo' raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art428 · fonte su Normattiva