[1]Articolo III-429

[2]1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attivita' dell'Unione. 2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialita', dell'affidabilita', dell'obiettivita', dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art429 · fonte su Normattiva