[1]Articolo III-436

[2]1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:

  • a)nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
  • b)ogni Stato membro puo' prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare all'unanimita' una decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art436 · fonte su Normattiva