[1]Eccezioni in materia di sicurezza

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che:

  • a)imponga alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di fornire informazioni la cui divulgazione detta parte o Stato ritenga contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
  • b)impedisca alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
  • i)nell'ambito dei materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati;
  • ii)nell'ambito delle attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
  • iii)nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
  • iv)nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; oppure
  • v)in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
  • c)impedisca alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da essi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e' informato nella piu' ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art225 · fonte su Normattiva