[1]Articolo I-60 Recesso dall'Unione

[2]1. Ogni Stato membro puo' decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalita' del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo e' negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso e' concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimita' di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa ne' alle deliberazioni ne' alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta e' oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art60 · fonte su Normattiva