Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Art. 1 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni)

[1]Allegato

[2]Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

[3]Preambolo

[4]La Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (di seguito per brevita indicata anche come Chiesa), richiamandosi ai principi di liberta' religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonche' dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, 881;

[5]Considerato che in forza dell'articolo 8 della costituzione, secondo e terzo comma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; che uno dei principi della «Chiesa» e' obbedire, onorare e sostenere le leggi; preso atto che la «Chiesa» non intende partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF; ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi nello Stato non sia piu' idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un'intesa;

[6]Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della «Chiesa», la citata legislazione sui culti ammessi.

[8](Liberta' religiosa)

[9]1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della «Chiesa», di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La «Chiesa» ha piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione. 2. E' garantita alla «Chiesa», alle sue organizzazioni, associazioni e fedeli la piena liberta' di riunione e la liberta' di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. 3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della «Chiesa», all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della «Chiesa» nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. 4. E' riconosciuta ai rappresentanti della «Chiesa» la liberta' di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della «Chiesa», senza la necessita' di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo. 5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione e delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla «Chiesa» operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi--art1 · fonte su Normattiva