[1]Articolo II-87 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
[2]Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
