[1]Articolo II-87 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

[2]Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art87 · fonte su Normattiva