Art. 27 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](2) Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. Spiegazione Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta (articolo 21) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che puo' includere il livello europeo qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione in questo campo e' consistente: articoli III-211 e III-212 della Costituzione e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella Comunita' europea) 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/123/CEE (trasferimenti di imprese) e 941451CE (comitato aziendale europeo).
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[3](2) Articolo II-87 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
