[1]Articolo II-88 Diritto di negoziazione e di azioni collettive

[2]I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art88 · fonte su Normattiva