[1](2) Vita familiare e vita professionale 1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternita' e il diritto a un congedo di maternita' retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio. Spiegazione Il paragrafo 1 dell'articolo 33 (2) si basa sull'articolo 16 della Carta sociale europea. Articolo II-91 della Costituzione. Il paragrafo 2 e' ispirato alla direttiva 92/85!CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e alla direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. E' basato altresi' sull'articolo 8 (protezione della maternita') della Carta sociale europea ed e' ispirato all'articolo 27 (diritto dei lavoratori aventi responsabilita' familiari alla parita' di opportunita' e di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il termine 'maternita'" copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.

[2]--------------------------

[3](2)Articolo II-93 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art33 · fonte su Normattiva