Il Regno Unito puo' notificare al Consiglio in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso:

  • a)il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purche' soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo III-198, paragrafi 1 e 2 della Costituzione, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie;
  • b)la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva in valuta e contribuisce alle sue riserve sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;
  • c)il Consiglio, alle condizioni e in conformita' della procedura di cui all'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro. Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli articoli da 3 a 8 cessano di produrre effetto.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-13-art9 · fonte su Normattiva