Art. 4 (Protocollo 19)
Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
