Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 8 (Protocollo 13)
L'articolo III-199 della Costituzione e gli articoli da 43 a 47 dello statuto si applicano, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o no di una deroga, con i seguenti emendamenti:
- a)all'articolo 43 dello statuto, i riferimenti ai compiti della Banca centrale europea e dell'Istituto monetario europeo includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo della decisione del Regno Unito di non adottare l'euro;
- b)oltre ai compiti previsti dall'articolo 46 dello statuto, la Banca centrale europea svolge anche funzioni di consulenza in merito ai regolamenti europei o alle decisioni europee del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi dell'articolo 9, lettere a) e c) del presente protocollo e contribuisce alla preparazione delle medesime;
- c)la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della Banca centrale europea per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
