Art. 1 (Protocollo 16)
[1]16. PROTOCOLLO SUL REGIME DEL FRANCO COMUNITA' FINANZIARIA DEL PACIFICO
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[3]DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
[4]Articolo unico
[5]La Francia puo' mantenere il privilegio dell'emissione monetaria in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e ha il diritto esclusivo di fissare la parita' del franco Comunita' finanziaria del Pacifico.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
