Gli altri Stati membri hanno la facolta' di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilita' di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 si applica all'Irlanda. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, ne' qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare i suddetti controlli.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-18-art3 · fonte su Normattiva