Art. 2 (Protocollo 19)
In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di dette sezioni o articoli, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di dette sezioni o articoli e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione ne' costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
