Art. 1 (Protocollo 21)
[1]21. PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[3]TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
[4]Articolo unico
[5]Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo III-265, paragrafo 2, lettera b) della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell'Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
