1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2, provochino effettive difficolta' sul suo mercato e che sia necessaria un'azione immediata per farvi fronte, puo' decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che, entro un mese, adotta una decisione europea che stabilisce se le misure adottate dallo Stato possono essere mantenute o se devono essere modificate o soppresse. L'articolo 3, paragrafo 3 e' applicabile a questa decisione della Commissione. 2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2, in uno o piu' Stati membri superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso sono considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prende atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si astengono dal ricorrere al Consiglio.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-25-art4 · fonte su Normattiva