1. Qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto all'articolo 2, provocano effettive difficolta' sul mercato di uno o piu' Stati membri, adotta una decisione europea in cui stabilisce che i dazi doganali applicabili a dette importazione sono introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessari per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali cosi' introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. 2. Le disposizioni previste nel paragrafo 1 possono in ogni caso essere applicate quando le importazione nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno. 3. Le decisioni europee prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2, ivi comprese quelle intese a respingere la richiesta di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo puo' occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e puo', in qualunque momento, adottare una decisione europea per modificarle o annullarle.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-25-art3 · fonte su Normattiva