La procedura dinanzi al Tribunale e' disciplinata dal titolo III. La procedura dinanzi al Tribunale e' precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura puo' derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarita' del contenzioso nel settore della proprieta' intellettuale. In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale puo' presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-3-art53 · fonte su Normattiva