Art. 54 (Protocollo 3)
Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questi li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte. Quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte. Allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non puo' in tal caso declinare la propria competenza. Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validita' dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, puo' sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi proposti a norma dell'articolo III-365 della Costituzione o dell'articolo 146 del trattato CEEA, declinare la propria competenza affinche' la Corte possa statuire su tali ricorsi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte puo' parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto. In tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale. Quando uno Stato membro e un'istituzione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinche' la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
