[1]Articolo I-20 Il Parlamento europeo

[2]1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione. 2. Il Parlamento europeo e' composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non puo' essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini e' garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati piu' di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta all'unanimita', su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma. 3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni. 4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art20 · fonte su Normattiva