Art. 5 (Protocollo 34)
Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformita' dell'articolo III-344, paragrafo 2 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
