[1]Articolo I-22 Il presidente del Consiglio europeo

[2]1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato e' rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo puo' porre fine al mandato secondo la medesima procedura. 2. Il presidente del Consiglio europeo:

  • a)presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
  • b)assicura la preparazione e la continuita' dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
  • c)si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
  • d)presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione. 3. Il presidente del Consiglio europeo non puo' esercitare un mandato nazionale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art22 · fonte su Normattiva