[1]minime

[2]1. Fatto salvo l'articolo 2, la Banca centrale europea, nel perseguimento degli obiettivi di politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la Banca centrale europea ha la facolta' di imporre interessi a titolo di penalita' e altre sanzioni di analogo effetto. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio, in conformita' della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonche' le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art19 · fonte su Normattiva