Art. 32 (Protocollo 4)
del reddito monetario delle banche centrali nazionali 1. Il reddito maturato dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 2. L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale e' pari al reddito annuo che essa ottiene dalle attivita' detenute in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Queste attivita' sono accantonate dalle banche centrali nazionali in conformita' degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo. 3. Se, dopo l'inizio della terza fase il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione del paragrafo 2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere che, in deroga al paragrafo 2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni. 4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformita' dell'articolo 19. Il consiglio direttivo puo' decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote o, in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria effettuate per conto del Sistema europeo di banche centrali. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata. Questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali. 5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della Banca centrale europea, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformita' dell'articolo 33, paragrafo 2. 6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla Banca centrale europea conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo. 7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
