[1]di credito e di mercato aperto

[2]1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali e di assolvere i propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali hanno la facolta' di:

  • a)operare sui mercati finanziari, sia comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) sia con operazioni pronti contro termine, sia prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonche' metalli preziosi;
  • b)effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. 2. La Banca centrale europea stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art18 · fonte su Normattiva