Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 18 (Protocollo 4)
[1]di credito e di mercato aperto
[2]1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali e di assolvere i propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali hanno la facolta' di:
- a)operare sui mercati finanziari, sia comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) sia con operazioni pronti contro termine, sia prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonche' metalli preziosi;
- b)effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. 2. La Banca centrale europea stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
