Art. 20 (Protocollo 4)
[1]strumenti di controllo monetario
[2]Il consiglio direttivo puo' decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2. Se tali metodi impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
