[1]esterne

[2]La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono:

  • a)stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
  • b)acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attivita' in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attivita' in valuta estera include i titoli e ogni altra attivita' nella valuta di qualsiasi paese o in unita' di conto, in qualsiasi forma essi siano detenuti;
  • c)detenere e gestire le attivita' di cui al presente articolo;
  • d)effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie coni paesi terzi e le organizzazioni internazionali, incluse le operazioni di credito attive e passive.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art23 · fonte su Normattiva