Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 23 (Protocollo 4)
[1]esterne
[2]La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono:
- a)stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
- b)acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attivita' in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attivita' in valuta estera include i titoli e ogni altra attivita' nella valuta di qualsiasi paese o in unita' di conto, in qualsiasi forma essi siano detenuti;
- c)detenere e gestire le attivita' di cui al presente articolo;
- d)effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie coni paesi terzi e le organizzazioni internazionali, incluse le operazioni di credito attive e passive.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
