Art. 22 (Protocollo 4)
[1]di compensazione e di pagamento
[2]La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la Banca centrale europea puo' stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
