Art. 29 (Protocollo 4)
[1]di sottoscrizione di capitale
[2]1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali, e' determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: -- 50% della quota della popolazione dello Stato membro di appartenenza sul totale della popolazione dell'Unione nel penultimo anno antecedente l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali; -- 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, nei cinque anni antecedenti il penultimo anno prima dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali. Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al piu' vicino multiplo di 0,0001%. 2. I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente articolo sono forniti dalla Commissione in conformita' delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41. 3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali in modo analogo al paragrafo 1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo. 4. II consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
