[1]alla Banca centrale europea di attivita' di riserva in valuta

[2]1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla Banca centrale europea vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attivita' di riserva in valute diverse da valute degli Stati membri, euro, posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo, fino ad un ammontare equivalente a 50 miliardi di euro. Il consiglio direttivo decide la quota che la Banca centrale europea chiede di versare. La Banca centrale europea ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto. 2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale della Banca centrale europea sottoscritto. 3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della Banca centrale europea un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti. 4. Ulteriori richieste di attivita' di riserva in valuta oltre il limite previsto dal paragrafo 1 possono essere effettuate dalla Banca centrale europea conformemente al paragrafo 2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41. 5. La Banca centrale europea puo' detenere e gestire posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo e provvedere alla messa in comune di tali attivita'. 6. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art30 · fonte su Normattiva