Art. 15 (Protocollo 4)
[1]di rendiconto
[2]1. La Banca centrale europea compila e pubblica rapporti sulle attivita' del Sistema europeo di banche centrali almeno ogni tre mesi. 2. Un rendiconto finanziario consolidato del Sistema europeo di banche centrali viene pubblicato ogni settimana. 3. Conformemente all'articolo III-383, paragrafo 3 della Costituzione, la Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulle attivita' del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. 4. Il rapporto e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
