[1]dei profitti e delle perdite netti della Banca centrale europea

[2]1. Il profitto netto della Banca centrale europea e' trasferito nell'ordine seguente:

  • a)un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non puo' superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;
  • b)il rimanente profitto netto viene distribuito ai partecipanti al capitale della Banca centrale europea in proporzione alle quote versate. 2. Qualora la Banca centrale europea subisca una perdita, essa puo' essere coperta dal fondo di riserva generale della Banca centrale europea e, se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art33 · fonte su Normattiva