[1]Articolo I-19 Le istituzioni dell'Unione

[2]1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a: -- promuoverne i valori, -- perseguirne gli obiettivi, -- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, -- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuita' delle sue politiche e delle sue azioni. Tale quadro istituzionale comprende: -- il Parlamento europeo, -- il Consiglio europeo, -- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"), -- la Commissione europea (in appresso "Commissione"), -- la Corte di giustizia dell'Unione europea. 2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art19 · fonte su Normattiva