[1]Articolo III-393

[2]La Banca europea per gli investimenti ha personalita' giuridica. I suoi membri sono gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo. Una legge europea del Consiglio puo' modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimita', su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art393 · fonte su Normattiva