Art. 19 (Protocollo 8)
[1]1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1973, il Regno Unito mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco dell'allegato (1) del protocollo n. 28 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Considerato l'interesse piu' accentuato della Comunita' europea dell'energia atomica per alcuni settori, il Regno Unito pone piu' particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori:
- a)ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza);
- b)ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori);
- c)sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci;
- d)metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo;
- e)compatibilita' dei materiali strutturali;
- f)fabbricazione sperimentale del combustibile;
- g)termoidrodinamica;
- h)strumentazione.
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[3](1) G.U. L. 73 del 27-3-1972, pag. 84.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
