Art. 25 (Protocollo 8)
1. Dal l° gennaio 1981 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:
- a)gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente,
- b)l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,
- c)lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica,
- d)lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
