1. I prodotti della pesca delle voci 0301, 0302, 0303, 1604, 1605 e sottovoci 0511 91 e 2301 20 della tariffa doganale comune, originari di Ceuta e di Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, dell'esenzione dai dazi doganali in tutto il territorio doganale dell'Unione. L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di tali contingenti tariffari, e' subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente i regolamenti europei o le decisioni europee recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalita' previste al paragrafo 1.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art35 · fonte su Normattiva