Art. 39 (Protocollo 8)
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che fissano le regole d'applicazione della presente sottosezione, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli articoli 34, 35 e 37, comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine. Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonche' disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
