Nel settore degli aiuti di cui agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione:

  • a)tra i regimi di aiuti in applicazione in Austria, in Finlandia e in Svezia prima del 1° gennaio 1995, unicamente quelli notificati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione;
  • b)gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, notificati alla Commissione prima del 1° gennaio 1995, si ritengono notificati in tale data.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art50 · fonte su Normattiva