[1]1. Fra il 1° maggio 2004 e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso "strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacita' amministrativa di attuare e applicare il diritto dell'Unione e della Comunita' europea dell'energia atomica e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. 2. L'assistenza e' volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacita' istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi a finalita' strutturale, segnatamente nei seguenti settori:

  • a)giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacita' in materia di applicazione della legge);
  • b)controllo finanziario;
  • c)tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della Comunita' europea dell'energia atomica e lotta contro la frode;
  • d)mercato interno, compresa l'unione doganale;
  • e)ambiente;
  • f)servizi veterinari e sviluppo della capacita' amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare;
  • g)strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
  • h)sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorita' per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonche' degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi);
  • i)statistiche;
  • j)rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi a finalita' strutturale. 3. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione e' decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (1). 4. Il programma e' attuato in conformita' dell'articolo 53, paragrafo 1 lettere a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee (2) o alla legge europea che lo sostituisce. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione. Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorita' di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie definite dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

[2]------------------------------

[3](1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. (2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art23 · fonte su Normattiva