Art. 70 (Protocollo 9)
1. Nulla nel presente titolo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'articolo 68. 2. Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente protocollo in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
