Art. 68 (Protocollo 9)
1. L'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione e' sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimita'.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
