[1](1) Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternita', la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la poverta', l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Spiegazione Il principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 34(1) e' basato sugli articoli 137 e 140 del trattato CE, ora sostituiti dagli artioli III-210 e III-213 della Costituzione, nonche' sull'articolo 12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione quando questa si avvale dei poteri ad essa conferiti dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione. Il riferimaneto ai servizi sociali riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire determinate prestazioni, ma non implica in alcun modo che essi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine "maternita'" deve essere inteso come nell'articolo precedente.

[2]Il paragrafo 2 e' basato sull'articolo 12, paragrafo 4 e sull'articolo 13, paragrafo 4 della Carta sociale europea nonche' sul punto 2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e rispecchia le norme derivanti dal regolamento 1408/71 e dal regolamento 1612/68.

[3]Il paragrafo 3 e' ispirato all'articolo 13 della Carta sociale europea e agli articoli 30 e 31 della Carta sociale riveduta nonche' al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione nel quadro delle politiche fondate sull'articolo III-210 della Costituzione.

[4]-------------------------

[5](1) Articolo II-94 dellla Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art34 · fonte su Normattiva